(ptn) Provincia, viabilità: torna dal 15 novembre l’obbligo degli pneumatici invernali o delle catene a bordo fino al 15 aprile
(ptn) Provincia, viabilità: torna dal 15 novembre l’obbligo degli pneumatici invernali o delle catene a bordo fino al 15 aprile
(ptn) Provincia, viabilità: torna dal 15 novembre l’obbligo degli pneumatici invernali o delle catene a bordo fino al 15 aprile

TERNI – 3 NOV – Torna l’obbligo dei pneumatici invernali o delle catene da neve a bordo per tutti gli autoveicoli circolanti sulle strade provinciali o di competenza della Provincia. Il servizio viabilità ha infatti emanato l’ordinanza che impone, dal 15 novembre al 15 aprile 2026, ai proprietari dei mezzi di dotarsi delle attrezzature idonee ad affrontare emergenze legate alle basse temperature invernali.
Il provvedimento è riferito a tutti i veicoli a motore ma esclude i ciclomotori a due ruote, i motocicli e i velocipedi che nel periodo di vigenza dell’obbligo possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. Gli pneumatici invernali (da neve) che devono essere impiegati sono quelli conformi alla Direttiva Comunitaria 92/23/Cee del Consiglio delle Comunità Europee, e successive modifiche, ovvero rispettino il corrispondente regolamento Unece muniti del previsto marchio di omologazione.
I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa ai pneumatici invernali sono quelli di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 (“norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per i pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2”). Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla Onorm V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 (“norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1”). 
I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. Allo scopo di evitare interpretazioni non uniformi circa l’impiego dei mezzi antisdrucciolevoli, si chiarisce che i medesimi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori. Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l’installazione deve riguardare tutte le ruote, anche in coerenza con la circolare n.58/71 prot. n.557/2174/D del 22/10/1971. Nell’ordinanza la Provincia raccomanda agli automobilisti in transito massima prudenza nella guida, in particolare in caso di condizioni metereologiche avverse, con riguardo alla regolazione della velocità in relazione allo stato del veicolo, alle caratteristiche e alle condizioni delle strade anzidette e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, affinché sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Prima di mettersi alla guida è opportuno informarsi sulle condizioni meteorologiche e stradali.  (ptn/red 436/25)