(provincia di terni notizie) Provincia, viabilità: emanata l’ordinanza per l’obbligo delle catene a bordo dei mezzi a motore nel periodo invernale
(provincia di terni notizie) Provincia, viabilità: emanata l’ordinanza per l’obbligo delle catene a bordo dei mezzi a motore nel periodo invernale
(provincia di terni notizie) Provincia, viabilità: emanata l’ordinanza per l’obbligo delle catene a bordo dei mezzi a motore nel periodo invernale
TERNI – 15 ottobre – La Provincia di Terni ha emanato l’ordinanza che impone, dal prossimo 15 novembre al 15 aprile 2025, l’obbligo di transitare su tutte le strade regionali e provinciali ricadenti sul territorio provinciale muniti di pneumatici invernali, ovvero avere a bordo catene da neve o altri mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio. Il provvedimento è riferito tutti i veicoli a motore ed esclude i ciclomotori a due ruote, i motocicli e i velocipedi. Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote, i motocicli e i velocipedi possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
Gli pneumatici invernali (da neve) che devono essere impiegati sono quelli conformi alla Direttiva Comunitaria 92/23/Cee del Consiglio delle Comunità Europee, e successive modifiche, ovvero rispettino il corrispondente regolamento Unece muniti del previsto marchio di omologazione. I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa ai pneumatici invernali sono quelli di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011- Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per i pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla Onorm V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2002-Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1.
I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. Allo scopo di evitare interpretazioni non uniformi circa l’impiego dei mezzi antisdrucciolevoli, si chiarisce che i medesimi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori. Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l’installazione deve riguardare tutte le ruote, anche in coerenza con la Circolare n.58/71 prot. n.557/2174/D del 22/10/1971, emanata dall’allora Ministro dei Trasporti e dell’Aviazione Civile. Nell’ordinanza si invitano gli automobilisti in transito alla prudenza nella guida, in particolare in caso di condizioni metereologiche avverse, con riguardo alla regolazione della velocità in relazione allo stato del veicolo, alle caratteristiche e alle condizioni delle strade anzidette e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, affinché sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. (ptn 373/24 11.15)