PROVINCIA DI TERNI
Assessorato alle Attività Produttive

Occupazione

Giovanile

Regolamento dei criteri ed indirizzi per la gestione della delega regionale relativa alle agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile anche con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali.

(Deliberazioni Consiglio Provinciale n° 92 del 13.6.96 e n. 94 del 17.6.96)

 

Cap. 1
(Oggetto della Legge e destinatari degli interventi)

1. La Legge Regionale in oggetto dispone interventi promozionali, formativi, di assistenza tecnico-finanziaria volti ad agevolare la costituzione e l'avvio, nei settori di competenza regionale, di imprese già giuridicamente costituite e composte da giovani, volte alla produzione di beni e alla fornitura di servizi nel senso più ampio del termine, compreso il commercio e i servizi alla persona, purché comunque riferibili all'esercizio di un'attività imprenditoriale.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge tutte le Società commerciali contemplate nel primo e secondo comma dell'art. 2249 del C.C. e le società cooperative di cui agli artt. 2511 e segg. C.C. e le imprese individuali. Sono escluse dalle suddette provvidenze le società di fatto, irregolari e quelle costituite per l'esercizio di ogni attività professionale, regolarmente prevista e ricompresa in ordini professionali, albi, elenchi o registri speciali, in ciò includendo anche le eventuali società commerciali tra professionisti che dovessero comunque essere autorizzate.

3. Le imprese di cui sopra devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nella Provincia di Terni e, con riferimento alla compagine sociale, devono essere costituite da un numero di soci di età compresa fra i 18 e i 32 anni che:

  1.  rappresentino almeno il 50% del totale dei soci;

  2.  siano titolari di quote o di azioni per almeno il 50% del Capitale Sociale;

  3. abbiano residenza nel territorio della Regione Umbria.

4. ai fini dell'accertamento del requisito dell'età dei giovani proponenti, il computo degli anni utili ai sensi della legge, partirà dal compimento del 18° anno fino al giorno immediatamente antecedente il compimento del 33° anno e non oltre tale termine. Per le donne che intendono reinserirsi nel mercato del lavoro e per le quali è previsto un innalzamento del limite massimo di età fino a 40 anni, tale limite va considerato sulla base della documentazione prodotta e comprovante quanto alla lettera b) del comma 3 dell'art. 2.
In particolare, le donne in questione dovranno presentare idonèa certificazione attestante il periodo di due anni continui di lavoro unitamente ad un susseguente periodo di almeno un anno di iscrizione alle liste di collocamento, totalizzato all'atto della costituzione dell'impresa.

 

Cap. 2
(Costituzione delle imprese, termine di presentazione della domanda e autorizzazione alla cessione d'impresa a soggetti in possesso dei requisiti di legge)

1. Tranne che nel termine di scadenza del primo bando (31.1.1996) la data di costituzione delle imprese non può essere anteriore ai 180 gg. dalla data di presentazione della domanda.

2. Possono presentare domanda, per le agevolazioni previste dall'art. 4, solo ed esclusivamente le imprese costituite, intendendosi;

  1. per le ditte individuali, la data di rilascio della partita IVA;

  2. per le società di capitali e per le cooperative, la data di omologa;

  3. per le società di persone, la data di iscrizione al registro delle Imprese;

3. Le domande possono essere presentate durante tutto il corso dell'anno senza soluzione di continuità.
Il servizio competente individua almeno due scadenze tecniche, nel corso dell'anno, per la redazione delle graduatorie. In questo ambito, rimangono individuate almeno le scadenze del 31 marzo e 30 settembre.
Pertanto, in aderenza all'oggetto della legge che intende agevolare l'occupazione giovanile mediante il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali, non sono ammissibili le domande di imprese che rappresentino la mera continuazione di attività preesistenti sotto diversa e/o nuova forma giuridica.
Saranno parimenti non ammissibili le imprese costituite a seguito di atto di trasformazione societaria, la cui originaria costituzione sia fuori dai termini di 180 giorni previsti per la presentazione.

 

Cap. 3
(Procedimento di valutazione dei progetti d'impresa presentati)

1. Le domande avanzate all'Amministrazione per l'ammissione ai benefici di legge sono soggette al seguente iter:

  1. Istruttoria amministrativa da parte degli Uffici competenti, tesa a verificare il possesso dei requisiti di legge da parte dei soggetti proponenti.

  2. Accertamento e analisi, da parte del Nucleo di Valutazione, degli elementi conoscitivi prodotti nel progetto d'impresa e - ove ritenuta necessaria - richiesta di una loro integrazione e di eventuale colloquio teso ad apprezzare la capacità imprenditoriale del proponente la veridicità delle informazioni fornite nel progetto.

   b1. Analisi qualitativa relativa all'apprezzamento di una serie di elementi quali:

- la struttura organizzativa;

- l'andamento del settore di attività economica cui l'impresa appartiene;

- le politiche di gestione perseguite:

- la qualità del management.

 

    b2. Analisi quantitativa tesa a sviluppare apprezzamenti in ordine ai dati di bilancio (conto economico e struttura patrimoniale), all'equilibrio finanziario e alla redditività dell'iniziativa:

- eventuale riclassificazione del bilancio di previsione;

- interpretazione di taluni rations ritenuti particolarmente significativi;

- valutazione della capacità di rimborso dell'impresa;

- valutazione dell'investimento nel merito: natura, finalità e funzionalità dello stesso rispetto all'iniziativa prospettata.

 

     b3. Formulazione sintetica del giudizio da parte del Nucleo di Valutazione con    riferimento ai punti di forza o di debolezza che, desunti dalle fa precedenti, determinino, a seconda della preponderanza degli uni o deg altri, l'ammissione o il rigetto dell'iniziativa proposta.

 

     b4. Individuazione del finanziamento ritenuto ottimale e sufficiente per avviare l'iniziativa.

 

     b5. Il Nucleo definisce, altresì, il termine massimo entro il quale dovrà esser completato l'investimento ammesso. Detto termine non potrà comunque essere superiore ad un anno a partire dalla data di comunicazione dell'ammissione, salvo eventuali proroghe che potranno essere disposte sulla base di motivate richieste da parte dei beneficiari.

 

Cap. 4
(Garanzie e revoche)

1. Le anticipazioni sono assistite dalle garanzie previste dal Codice Civile e/o d privilegio speciale, rapportati agli investimenti da realizzare.

2. In tutti i casi di decadenza e di revoca delle agevolazioni concesse, le imprese dovranno restituire le somme erogate a qualsiasi titolo, maggiorate degli interessi legali.

3. Gli Uffici possono procedere a ispezioni e verifiche, intese ad accertare 1 permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni.
La Provincia procede alla immediata revoca delle agevolazioni concesse qualora i requisiti in questione dovessero risultare non più sussistenti, attivando il recupero legale delle somme.

 

Cap. 5
(Liquidazione dei benefici)

1. Fra le tipologie di agevolazioni ammissibili al rimborso, la consulenza ed assistenza tecnica, di cui al punto b) dell'art. 4 della L.R. 12/95, è da intendersi caratterizzata esclusivamente da un elevato contenuto professionale, non essendo rimborsabili le consulenze nell'ambito delle materie afferenti la normale gestione amministrativa dell'impresa.

2. L'anticipazione di cui al punto d) dell'art. 4 della Legge in parola potrà essere concessa nell'ambito dell'investimento massimo ammissibile, pari a L. 300.000.000, unitamente ad un contributo massimo in conto capitale pari al 20% del totale dei canoni di leasing, esclusi quelli anticipati.
La fattispecie di cui al punto 3 dell'art. 4 della citata legge è pertanto da intendersi nel senso che la parte dei L. 300.000.000 di investimento soggetta a leasing verrà detratta dai 300.000.000 di investimento totale, di modo che alla rimanente parte dell'investimento stesso possa commisurarsi l'anticipazione nella misura massima dell'80%.
La liquidazione dei benefici sarà disposta previa verifica dell'avvenuta spesa di almeno il 20% dell'investimento globale ammesso.

 

 Cap. 6
(Priorità)

1. I progetti valutati positivamente dal Nucleo di Valutazione, ex art. 9 della L.R 12/95, saranno oggetto di una graduatoria da redigersi entro sei mesi successivi alle scadenze tecniche prefissate e contestualmente all'approvazione della relativa delibera di ammissione.
La graduatoria sarà stilata con riferimento alla priorità di cui all'art. 3 della L.R. 12/95.
A tal fine, le domande valutate positivamente dal Nucleo saranno poste in graduatoria in ordine decrescente a partire dalla impresa che realizza il maggiore volume di occupazione totale, compresi i soci e con esclusione, a questo titolo, dei soci sovventori delle cooperative.

2. Il 70% del fondo sarà utilizzato per finanziare tutte le suddette imprese fino a esaurimento dello stesso o della graduatoria. Il rimanente 30%, qualora necessario, servirà a finanziare le imprese in graduatoria che, presentando le priorità c cui all'art. 3 della legge, non abbiamo trovato finanziamento con i fondi disponibili nell'ambito del suddetto 70%.
Per quest'ultimo fine, si procederà ad una valutazione delle imprese aventi le caratteristiche di cui all'art. 3 della L.R. 12/95, con riferimento alla attribuzione dei punteggi seguenti:

  1. imprese costituite da lavoratori in cassa integrazione o iscritti alle liste di mobilità di cui alla legge 223/91 peso = 1;

  2. imprese a prevalente composizione femminile (compagine sociale, escluso soci sovventori delle cooperative) peso = 1;

  3. categorie deboli peso = 0,5.

A parità di punteggio prevarrà l'impresa che precede nell'ordine della graduatoria generale.
Al termine dell'esercizio finanziario i fondi oggetto di riserva non utilizzati vengono resi disponibili per finanziare tutte le imprese a prescindere dalle citate priorità.

3. Le imprese ammesse per ogni graduatoria, saranno finanziate, in base ai criteri suesposti, esclusivamente fino alla concorrenza delle disponibilità del fondo al momento della delibera di ammissione, rimanendo esclusa ogni possibilità di graduatoria aperta.

 

Cap. 7
(Lavori socialmente utili)

Il contributo di cui alI' art. 7 della L.R.12/95 viene erogato, in via prioritaria, nei confronti di interventi interessanti più amministrazioni pubbliche e che prevedono, al termine del progetto, una evoluzione in senso imprenditoriale dell'iniziativa.
A tal fine, il progetto sarà esaminato dal Nucleo di Valutazione di cui all'art. 9 della L.R. 12/95 secondo l'iter di cui al precedente Cap. 3, e teso a verificare l'evoluzione in senso imprenditoriale dell'iniziativa.

 

Cap. 8
(Nucleo di Valutazione)

1. Le domande che risulteranno regolari sotto il profilo amministrativo saranno inoltrate al Nucleo di Valutazione, di cui all'art. 9 della L.R. 12/95, per l'esame tecnico-finanziario.
Il Nucleo di Valutazione, organismo esterno alla Provincia, i cui membri sono nominati dall'Amministrazione "intuitu persone" tra soggetti esperti, in materie tecniche economiche e finanziarie, è composto da cinque esperti, di cui uno nel settore di attività dell'impresa richiedente i benefici e da un dipendente del3 Società per lo Sviluppo Economico dell'Umbria.

2. Il Nucleo di Valutazione si ritiene validamente costituito con la presenza, per ciascuna seduta, di almeno 3 membri. Per la valutazione il Nucleo procede secondo l'iter di cui al Cap. 3. Il Nucleo di Valutazione lavora in maniera collegiale ed esprime sui progetti un giudizio finale sintetico, riportato in un apposito schema predisposto dall'Amministrazione Provinciale. Qualora l'unanimità d giudizio non fosse raggiungibile, sarà ritenuto valido l'indirizzo espresso dalla maggioranza dei membri presenti del Nucleo, fermo restando la possibilità, per componenti in disaccordo, di riportare nel verbale della riunione i motivi de proprio dissenso.

3. Per l'espletamento dei propri compiti, ai membri del Nucleo sarà riconosciuta la corresponsione di un gettone di presenza per ogni sessione di lavoro.

 

Cap. 9
(Obblighi per i beneficiari)

I beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a:

a) prestare le garanzie richieste dal Nucleo di Valutazione a garanzia dei benefici accordati;

b) realizzare il progetto nei termini stabiliti;

c) impegnarsi a non alienare i beni acquisiti con le agevolazioni, salvo preventiva autorizzazione da parte della Provincia e previo assenso da parte del Nucleo di Valutazione;

d) presentare, annualmente e per i primi tre anni, una relazione sulla destinazione e utilizzo delle somme erogate valere sulla L.R. 12/95, unitamente ad una copia del bilancio - laddove previsto dalla normativa - e ad una dichiarazione sulla permanenza delle condizioni di cui all'art. 2 della legge.

e) le aziende beneficiarie si devono impegnare a conservare tutta la documentazione contabile per almeno 5 anni, presso la sede dell'azienda.

f) La mancata o irregolare presentazione della documentazione richiesta comporta la revoca delle agevolazioni concesse.