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L.R.
23 marzo 1995, n. 12 |
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SOMMARIO Art.
1.
(Oggetto).
1. Con la presente legge la
Regione dell'Umbria, al fine di favorire [...] Art.
2. (Destinatari).
1. Possono beneficiare delle
agevolazioni di cui all'art. 4 le società [...] Art.
3. (Priorità).
1. Nella concessione delle
agevolazioni è data priorità alle domande [...] Art.
4. (Tipologie delle
agevolazioni).
1. Le agevolazioni
consistono in: [...] Art.
5. (Interventi
straordinari).
1. Per l'attuazione di
progetti diretti alla tutela, valorizzazione e [...] Art.
6. (Attività di
servizio per la creazione d'impresa).
1. Per agevolare il processo
di costituzione di nuove attività [...] Art.
7. (Lavori socialmente
utili).
1. Per favorire
l'attivazione di interventi relativi a lavori [...] Art.
8. (Formazione
professionale).
1. Nell'ambito del piano
regionale annuale per la formazione [...] Art.
9. (Valutazione ed
ammissione delle domande).
1. Le domande di accesso
alle agevolazioni previste all'articolo 4, [...] Art.
10. (Obblighi a carico
dei beneficiari).
1. I beneficiari delle
agevolazioni sono tenuti a presentare [...] Art.
11. (Delega).
1. Le funzioni
amministrative relative agli interventi della presente [...] Art.
12. (Compiti della
Società per lo sviluppo economico
dell'Umbria). Art.
13. (Spese di delega).
1. Alle Amministrazioni
provinciali di Perugia e Terni e alla Società [...] Art.
14. (Relazioni annuali e
rendiconti).
1. La Società per lo
sviluppo economico dell'Umbria e le [...] Art.
15. (Fonti finanziarie).
1. Gli interventi di cui
alla presente legge sono finanziati con il [...] Art.
16. (Cumulabilità).
1. I destinatari delle
agevolazioni della presente legge non possono [...] Art.
17. (Abrogazione). 1. La legge regionale 19 luglio 1988, n. 24, è abrogata. [...] Art. 1
1. Con la presente legge la Regione dell'Umbria, al fine di
favorire l'occupazione giovanile, dispone interventi promozionali,
formativi, di assistenza tecnica e finanziari volti ad agevolare la
costituzione e l'avvio, nei settori di competenza regionale, di imprese,
formate da giovani, volte alla produzione di beni e alla fornitura di
servizi.
Art. 2
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 4 le
società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti
del Codice civile, le società previste dal primo e secondo comma
dell'articolo 2249 del Codice civile con esclusione delle società di
fatto, irregolari e di quelle costituite per l'esercizio di attività
professionali per le quali è prevista l'iscrizione agli albi, e le
imprese individuali.
2. Le imprese destinatarie devono possedere i seguenti requisiti:
a) per le imprese individuali, che i titolari abbiano un'età
compresa tra i 18 e i 32 anni;
b) per le società, che risultino costituite da un numero di soci
di età compresa fra i 18 e i 32 anni che rappresentino almeno il 50 per
cento del totale dei soci e che siano titolari di quote o di azioni per
almeno il 50 per cento del capitale sociale; in caso di società
cooperativa il 50 per cento va riferito al capitale sociale posseduto
dai soci lavoratori;
c) che i giovani di cui alla lettera a) e b) abbiano residenza
nel territorio regionale;
d) sede legale, amministrativa e operativa nel territorio
regionale;
e) non facciano parte della compagine sociale dipendenti pubblici
in servizio.
3. Il limite di età è elevabile a 40 anni per:
a) lavoratori in cassa integrazione guadagni o iscritti alle
liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 «Norme in
materia di cassa integrazione mobilità, trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed
altre disposizioni in materia di mercato del lavoro»;
b) donne che intendano reinserirsi nel mercato del lavoro;
c) portatori di handicaps o di invalidità superiore al 40 per
cento.
4. I requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2
devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di
ammissione alle agevolazioni.
5. Nell'ipotesi di imprese esercitate in forma societaria, il
rapporto di partecipazione finanziaria giovanile rispetto al capitale
totale, nonché quello del numero dei soci giovani rispetto a quello
globale, devono rimanere inalterati per almeno tre anni dalla data di
concessione dei benefici, a pena di revoca dalle agevolazioni concesse,
eccettuato il caso in cui uno dei due rapporti cambi per effetto del
superamento del limite di età.
6. La titolarità delle imprese individuali deve permanere in
capo alla stessa persona per almeno tre anni dalla data di concessione
dei benefici, a pena di revoca delle avegolazioni, fatto salvo quanto
previsto dal comma 8.
7. In caso di sopravvenuta incapacità o morte di uno o più soci
che comporti la modificazione dei rapporti di cui alla lettera b) del
comma 2, i soci rimanenti devono darne tempestiva comunicazione e
richiedere il mantenimento delle agevolazioni concesse che può essere
accordato in relazione alla situazione aziendale; per gli stessi
effetti, analoga comunicazione e richiesta, deve essere data dagli eredi
del titolare dell'impresa individuale.
8. La procedura di cui al comma 7 va seguita anche in caso di
cessione dell'impresa beneficiaria ad altri soggetti in possesso dei
requisiti previsti dalla presente legge. Art. 3
1. Nella concessione delle agevolazioni è data priorità alle
domande presentate da:
a) imprese costituite da lavoratori in cassa integrazione o
iscritti alle liste di mobilità, di cui alla legge 223/91;
b) imprese a prevalente composizione femminile.
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 favoriscano l'inserimento
nell'attività lavorativa delle categorie deboli, così come definite
dalla legislazione vigente, le domande dagli stessi presentate, a parità
di punteggio, sono inserite in graduatoria in via prioritaria nella
riserva di cui al comma 3.
3. Il 30 per cento delle risorse disponibili per gli interventi
di agevolazione di cui all'art. 4 è riservato ai soggetti che
possiedono il requisito di cui al comma 1. Al termine dell'esercizio
finanziario i fondi oggetto di riserva non utilizzati vengono resi
disponibili per finanziare le imprese che ne abbiano titolo.
Art. 4
1. Le agevolazioni consistono in:
a) concorso alla copertura delle spese di costituzione, sulla
base della documentazione comprovante gli oneri sostenuti, sino ad un
massimo di lire 2.500.000;
b) rimborso fino al cento per cento delle spese sostenute per
consulenza ed assistenza tecnica per i primi tre anni di vita, la cui
necessità va documentata insieme al numero delle ore occorrenti fino ad
un tetto massimo di lire 6.000.000 per anno;
c) contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 50 per cento
degli oneri sostenuti nel primo anno di attività e comunque per un
importo non superiore a lire 10.000.000 per:
1) spese di locazione di immobili strumentali all'attività
dell'impresa;
2) oneri finanziari derivanti da operazioni di finanziamento a
breve termine;
d) anticipazioni fino ad un massimo dell'80 per cento e comunque
per un importo non superiore a lire 240.000.000 delle spese riferite a:
1) acquisto di terreni, impianti, macchinari, attrezzature,
brevetti, licenze e marchi;
2) acquisto, costruzione, ristrutturazione di fabbricati
strumentali alle attività di impresa.
2. Le anticipazioni di cui alla lettera d) del comma 1 devono
essere restituite in quote semestrali costanti senza interessi, nel
termine massimo di 10 anni con inizio dal dodicesimo mese successivo a
quello dell'erogazione.
3. Nell'ambito del finanziamento ammissibile di cui alla
precedente lett. d) del comma 1, pari a lire 300.000.000, è consentito
che parte o l'intero investimento sia effettuato mediante leasing. In
tal caso l'anticipazione può essere integrata o sostituita da un
contributo in conto capitale a fronte dell'acquisizione di beni di cui
alla stessa lettera d) del primo comma. Il contributo massimo
concedibile è pari al 20 per cento del totale dei canoni esclusi
quelli, anticipati, previsti dal contratto di leasing ed è erogato in
ratei semestrali direttamente ai beneficiari.
Art. 5
1. Per l'attuazione di progetti diretti alla tutela,
valorizzazione e fruizione dei beni culturali e ambientali nonché alla
gestione dei servizi culturali e degli impianti sportivi, la cui
esecuzione si configuri come attività di pubblico servizio e per i
quali, con apposita convenzione, siano impegnati contestualmente enti
locali territoriali e soggetti privati, sono concessi contributi per la
riduzione del 50 per cento dei costi del personale, a favore dei
soggetti privati incaricati della realizzazione, il cui importo
complessivo nel biennio non può superare la misura massima di lire
200.000.000. I contributi sono riferibili ad una durata massima di due
anni dalla data di effettivo inizio dell'attività di impresa.
2. Le assunzioni con contratto di formazione-lavoro devono
riguardare giovani secondo i limiti di età previsti dalla legislazione
vigente con priorità per coloro che possiedono specifici titoli di
studio o attestati di qualifica o specializzazione rilasciati ai sensi
dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a seguito di
corsi di formazione professionale regionale attinenti i settori
interessati dai progetti.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano, in aggiunta, a
beneficio del medesimo soggetto economico, quando intraprenda nuove
attività che comportino assunzione di ulteriore personale in possesso
dei requisiti di cui al comma 2. La concessione di tali agevolazioni è
comunque subordinata alle condizioni seguenti:
a) la nuova attività non sostituisca quella precedentemente
svolta;
b) presentazione di una nuova domanda da parte del soggetto
economico di cui alla lettera a), al fine di consentire al nucleo di
valutazione, di cui all'art. 9, una nuova valutazione sull'andamento
dell'attività già svolta e su quella per la quale si richiede il nuovo
intervento finanziario;
c) che i nuovi contributi siano riferibili ad una durata massima
di due anni dalla data di effettivo avvio della nuova attività di
impresa;
d) i contributi siano concessi, nel periodo ammissibile, riferiti
agli incrementi d'organico, rispetto ai valori massimi precedentemente
registrati dallo stesso.
Art. 6
1. Per agevolare il processo di costituzione di nuove attività
imprenditoriali, i soggetti direttamente interessati possono avvalersi
dell'assistenza della Società per lo sviluppo economico dell'Umbria e,
qualora necessario, anche di sportelli di servizio, la cui apertura sul
territorio regionale è disposta dalla Giunta regionale, aventi il
compito di:
a) promozione ed orientamento dell'imprenditorialità;
b) individuazione e monitoraggio delle opportunità
imprenditoriali che il territorio esprime;
c) assistenza alla costituzione dell'impresa, anche attraverso la
predisposizione di specifici percorsi formativi, ed alla elaborazione
della domanda di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 4;
d) assistenza all'avvio delle imprese costituite ai sensi della
presente legge.
Gli sportelli nella loro attività di promozione, nonché di
individuazione e monitoraggio delle opportunità e di assistenza alla
costituzione di impresa, si rapportano costantemente con i diversi
soggetti sociali presenti nel territorio a partire dalle associazioni
imprenditoriali e di categoria.
2. Gli sportelli di cui al comma 1 sono gestiti da società
specializzate nel campo della creazione di imprese. L'affidamento della
gestione di detti sportelli avviene tramite bando pubblico emanato dalla
Società per lo sviluppo economico dell'Umbria, sulla base di un atto di
indirizzo della Giunta regionale. Tale bando dovrà essere emanato entro
30 giorni dalla pubblicazione del citato atto di indirizzo.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b)
e c) del comma 1 la Giunta regionale assicura apposito finanziamento da
determinare in sede di emanazione dell'atto di indirizzo di cui al comma
precedente.
4. Per le attività di cui alle lettere a) e b) e quelle
formative di cui alla lettera c) del comma 1 la Società per lo sviluppo
economico dell'Umbria dispone le erogazioni dei fondi con le modalità
precisate nella delibera di affidamento dell'incarico agli sportelli.
5. Il nucleo di valutazione di cui all'art. 9 valuta le domande
di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 4 presentate dalle imprese,
aventi le caratteristiche previste all'art. 2. Se la domanda è ritenuta
ammissibile il nucleo propone alla Società per lo sviluppo economico
dell'Umbria il rimborso allo sportello delle spese di progettazione
sostenute, sino ad un massimo di lire 10.000.000 al netto d'IVA, con
esclusione delle spese già finanziate ai sensi del comma 4.
Art. 7
1. Per favorire l'attivazione di interventi relativi a lavori
socialmente utili, nel rispetto della normativa nazionale vigente, è
previsto un contributo volto all'abbattimento del 25 per cento
dell'onere per unità di lavoro impiegata in interventi di lavori
socialmente utili. In via prioritaria detto contributo viene erogato in
relazione ad interventi interessanti più amministrazioni pubbliche, con
particolare riferimento a quelli che prevedono, al termine del progetto,
una evoluzione verso la costituzione di attività autonome ed
imprenditoriali.
2. Fermo restando quanto già enunciato al comma 1, la Giunta
regionale indica annualmente le priorità e i criteri in relazione agli
interventi di lavori socialmente utili per i quali concedere il
contributo.
Art. 8
1. Nell'ambito del piano regionale annuale per la formazione
professionale sono inserite apposite linee di finanziamento per il
sostegno delle attività di cui ai commi 1 degli articoli 6 e 7. Le
Amministrazioni provinciali nell'esercizio delle funzioni loro delegate
in materia di formazione professionale dalla vigente legislazione
regionale, accordano priorità alle richieste di attività formativa
presentate dalle imprese che hanno usufruito delle agevolazioni della
presente legge e previste nel piano di sviluppo d'impresa.
Art. 9
1. Le domande di accesso alle agevolazioni previste all'articolo
4, presentate dalle imprese di cui all'articolo 2, comprese quelle che
hanno usufruito dell'attività di servizio indicata all'articolo 6),
sono presentate alle Amministrazioni provinciali territorialmente
competenti.
2. La concessione delle agevolazioni è disposta dalla competente
Amministrazione provinciale sulla base di una istruttoria tecnico-
finanziaria effettuata da un nucleo di valutazione composto da tre
esperti in materie tecniche, economiche e finanziarie nominati dalla
stessa Amministrazione provinciale. Il nucleo è integrato da un
dipendente della Società per lo sviluppo economico dell'Umbria per il
ruolo che alla stessa è riconosciuto dalla presente legge e da un
esperto nel settore di attività dell'impresa richiedente il beneficio.
Art. 10
1. I beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a presentare
annualmente, entro 120 giorni dalla fine del proprio esercizio
finanziario, una relazione sulla destinazione ed utilizzo delle somme
erogate a valere sulla presente legge, nonché una dichiarazione sulla
permanenza delle condizioni di cui all'art. 2.
2. La mancata o irregolare presentazione della documentazione di
cui al comma 1 comporta la revoca delle agevolazioni concesse.
Art. 11
1. Le funzioni amministrative relative agli interventi della
presente legge, fatta eccezione per quelli di cui all'art. 6, sono
delegate alle Amministrazioni provinciali, che le esercitano sulla base
di apposite direttive emanate dalla Giunta regionale.
2. In caso d'inerzia da parte delle Amministrazioni provinciali
nell'esercizio della delega la Giunta regionale, previa diffida e
fissazione di un termine entro il quale adempiere, si sostituisce alle
stesse.
Art. 12
1. Alla Società per lo sviluppo economico dell'Umbria vengono
affidati i compiti di coordinamento, monitoraggio e valutazione delle
attività degli sportelli nonché di monitoraggio per i primi tre anni
di vita sulle attività delle imprese beneficiarie dei contributi
disposti dalla presente legge. Sono inoltre affidati alla Società per
lo sviluppo economico dell'Umbria i compiti di cui ai commi 4 e 5
dell'art. 6, nonchè la gestione dell'intero fondo destinato al
finanziamento della presente legge.
2. La Società per lo sviluppo economico dell'Umbria in rapporto
alla complessità e specificità delle imprese ammesse, ai benefici
della presente legge può svolgere, su richiesta delle medesime, attività
di assistenza e tutoraggio.
3. Le modalità per l'utilizzo del fondo di cui all'art. 15, ivi
compresi i tempi di erogazione e di recupero delle somme anticipate la
documentazione da acquisire a fronte di ogni singola erogazione, le
garanzie da porre in essere a tutela del rientro del finanziamento
erogato, le procedure per il recupero delle anticipazioni non restituite
dai beneficiari sono regolate da apposita convenzione tra la Giunta
regionale le Amministrazioni provinciali e la Società per lo sviluppo
economico dell'Umbria. Nel caso di revoca delle agevolazioni le somme
erogate vengono interamente recuperate maggiorate degli interessi
legali.
Art. 13
1. Alle Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni e alla
Società per lo sviluppo economico dell'Umbria vengono erogati lire
50.000.000 annui ciascuna per il rimborso delle spese amministrative
relative alle funzioni rispettivamente delegate e affidate con la
presente legge. I fondi vengono prelevati dagli stanziamenti previsti al
successivo art. 15.
Art. 14
1. La Società per lo sviluppo economico dell'Umbria e le
Amministrazioni provinciali, ciascuna per la parte di sua competenza,
rimettono annualmente alla Giunta regionale, per il successivo inoltro
al Consiglio regionale, una documentata relazione sull'attività svolta,
e informano le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
2. Al fine del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse
comunitarie le Amministrazioni provinciali e la Società per lo sviluppo
economico dell'Umbria sono tenute a corrispondere ad ogni richiesta di
informazione proveniente dalla struttura regionale.
Art. 15
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono finanziati con
il fondo istituito dalla legge
regionale 18 agosto 1987, n. 40 e da specifiche misure contenute nei
piani operativi a valere sugli obiettivi 2,3,4 e 5b del Regolamento CEE
n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993.
2. Agli interventi di cui all'art. 7 è destinata per l'anno 1995
la somma di lire 800.000.000, che grava sul fondo di cui alla legge regionale 18 agosto 1987, n. 40.
3. I fondi, di cui al comma 1, sono trasferiti ed affidati in
gestione alla Società per lo sviluppo economico dell'Umbria che eroga
le agevolazioni sulla base delle decisioni assunte dalla stessa e dalle
Amministrazioni provinciali per quanto di loro competenza.
4. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato dagli interessi
maturati sulle somme non erogate, dagli interessi moratori sulle somme
restituite in ritardo dai beneficiari e dai rientri delle quote delle
anticipazioni di cui al comma 2 dell'art. 4.
5. Il fondo è altresì alimentato da eventuali apporti
provenienti da enti locali, enti pubblici, istituti di credito e da
privati. Tali apporti sono introitati dalla Regione sul cap. 2690
denominato «Apporti da enti locali, enti pubblici, istituti di credito
e da privati al fondo istituito con la legge regionale 18 agosto 1987,
n. 40». In relazione alle somme man mano accertate, si provvede con
legge di variazione di bilancio, ad apportare al bilancio di previsione
le occorrenti variazioni per integrare corrispondentemente il fondo di
cui al comma 1.
6. La ripartizione del fondo, per la parte di risorse provenienti
dalle entrate proprie regionali, tra le province di Perugia e Terni è
operata nella misura rispettiva del 60 per cento e del 40 per cento,
salvo successive variazioni a tali percentuali che possono essere
deliberate dal Consiglio regionale sulla base di motivate nuove esigenze
espresse dalle Amministrazioni provinciali.
7. Il fondo di cui al presente articolo è integrato con le
risorse del fondo istituito ai sensi del Pim Umbria, sottoprogramma 2 -
misura 2 - sub misura b), gestito dalla Società per lo sviluppo
economico dell'Umbria.
8. Per gli anni successivi al 1995 gli interventi di cui alla
presente legge saranno finanziati con apposita legge di bilancio.
Art. 16
1. I destinatari delle agevolazioni della presente legge non
possono usufruire per le stesse spese ammesse a contributo di altre
agevolazioni, nei limiti dell'importo finanziato, disposte da leggi
nazionali, regionali e dai regolamenti comunitari.
Art. 17
1. La legge regionale 19
luglio 1988, n. 24, è abrogata.
2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dalla
presente legge continuano ad essere disciplinati fino ad esaurimento
dalla legge di cui al comma 1.
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