PROVINCIA DI TERNI

S T A T U T O (testo coordinato)

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 140 del 20 luglio 2000 resa esecutiva dal CO.RE.CO. di Perugia in data 2 agosto 2000, provvedimento n. 3595. (Pubblicato nel suppl. ord. N. 3 al Bollettino Ufficiale n. 51 del 20 settembre 2000).

Modificato con Deliberazione Consiliare n. 49 del 7 aprile 2003 esecutiva in data 17 giugno 2003 a seguito di pubblicazione per trenta giorni all’Albo Pretorio della Provincia (Pubblicato integralmente nel suppl. ord. N. 1 al Bollettino Ufficiale serie generale n. 29 del 16 luglio 2003).

Modificato all’art. 18 con Deliberazione Consiliare n. 91 del 22 ottobre 2007 esecutiva in data 11 dicembre 2007 a seguito pubblicazione per trenta giorni all’Albo Pretorio della Provincia (pubblicazione nel Bollettino Ufficiale – Serie generale – n. 51 del 28 novembre 2007)

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Natura politico - istituzionale

1. Lo Statuto è lo strumento che concretamente assume le innovazioni legislative sull'attuale collocazione politica ed istituzionale del sistema delle autonomie locali promuovendo un'azione di riforma dell'intera amministrazione provinciale.

2. Lo Statuto assume il problema generale della attuale collocazione di un ambito territoriale locale - quale la Provincia - all'interno del contesto socio-economico e politico globale e individua, in tale prospettiva, il principio di SUSSIDIARIETA' quale leva dello sviluppo locale integrato e compatibile.

3. Il principio di sussidiarietà postula il diritto-dovere, da parte dei soggetti istituzionali più vicini ai bisogni e alle domande dei territori, di intervenire e di provvedere con i propri strumenti di governo, di capacità decisionale, di competenze istituzionali.

4. L'attuazione del principio di sussidiarietà affida al sistema delle strutture di livello superiore il solo compito di soccorrere l'autonomia locale ogni volta che presenti un deficit di autosufficienza, sia per limitatezza di mezzi, sia per limitatezza di competenze territoriali.

5. Lo Statuto della Provincia di Terni individua nell'intreccio fra sussidiarietà e progetti per lo sviluppo integrato e compatibile la strumentazione politico-istituzionale che concretamente definisce ruolo e competenza della nuova Provincia. Individua, anche a tale scopo, nelle politiche attive per il lavoro e nell'obiettivo della creazione del sistema formativo integrato gli strumenti più adeguati a corrispondere a tale funzione.

6. Lo Statuto individua nella salvaguardia e nella valorizzazione dell'ambiente l'azione fondamentale per la trasmissione di risorse alle nuove generazioni. Il patrimonio storico e culturale del territorio è bene essenziale della comunità e la Provincia ne assume la tutela e la valorizzazione come obiettivi primari della propria azione amministrativa.

7. Lo Statuto - ispirandosi ad una nuova cultura amministrativa - indica, nella elaborazione di proposte ed atti formulati con linguaggio semplice e chiaro, un modo per attivare la concreta partecipazione della popolazione alle scelte dell'Amministrazione.

8. Lo Statuto individua nella riforma delle funzioni della struttura tecnico-burocratica dell'Ente l'iniziativa indispensabile alla qualificazione politico-istituzionale della sua azione.

Art. 2

Natura giuridica

1. La Provincia di Terni è l'ente locale autonomo intermedio tra i Comuni e la Regione, con funzioni, proprie o conferite, di area vasta, di coordinamento e di programmazione.

Art. 3

Territorio e sede

1. La Provincia di Terni, istituita con R.D.L. 2 gennaio 1927, n. 1, ricomprende il territorio dei comuni di Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell'Umbria, Castelgiorgio, Castelviscardo, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Polino, Porano, Sangemini, San Venanzo, Stroncone e Terni. 2. La Provincia ha sede legale a Terni, Comune capoluogo, in "Palazzo Bazzani".

3. La Provincia ha un albo pretorio per la pubblicazione degli atti e dei provvedimenti che per legge e regolamento devono essere portati a conoscenza del pubblico. Il Segretario Generale è responsabile della pubblicazione.

Art. 4

Autonomia

1. L'autonomia istituzionale dell'ente locale Provincia di Terni è fondata sugli elementi di identità storica, territoriale e comunitaria che ne costituiscono il patrimonio culturale ed umano. Il carattere dell'identità locale rintracciabile nel tempo presente nelle sue componenti umane, culturali, naturali, paesaggistiche, demo-antropologiche e storiche, del lavoro e del sistema economico, della ricerca, dell'innovazione e del sapere diffuso, contribuisce come risorsa originale ed irripetibile alla costruzione delle dinamiche dello sviluppo regionale, nazionale ed europeo. Tale carattere complessivo è oggetto di studio, tutela e valorizzazione, oltre che di relazione e promozione, da parte della Provincia di Terni. In questo quadro la Provincia individua il riequilibrio sociale economico e territoriale all'interno della Regione quale obiettivo idoneo a valorizzare le peculiari caratteristiche del proprio territorio.

Art. 5

Stemma e Gonfalone

1. La Provincia ha il seguente stemma: d'azzurro, a cinque fasce d'argento sormontate da tre api d'oro e la scritta Provincia di Terni. Le cinque fasce d'argento rappresentano l'acqua, risorsa naturale ed economica di fondante importanza per il territorio; le api rappresentano la laboriosità della comunità provinciale.

2. La Provincia ha il gonfalone in drappo d'oro vecchio, ornato dallo stemma provinciale, secondo il modello approvato con D.P.R. 27 ottobre 1956.

3. Le variazioni nella rappresentazione grafica dello stemma non costituiscono oggetto di modificazione statutaria.

Art. 6

Potestà statutaria e potestà regolamentare

1. La Provincia esercita i poteri di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria attribuiti dalle leggi della Repubblica al fine della salvaguardia, promozione e sviluppo di tutte le risorse umane, culturali ed ambientali del territorio.

2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio provinciale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate con le modalità di cui alla legge ed al presente Statuto.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere adottata contestualmente alla deliberazione di approvazione di un nuovo Statuto che sostituisce il precedente e diviene efficace dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto.

4. Per le materie non disciplinate direttamente dallo Statuto il Consiglio e la Giunta provinciale approvano appositi regolamenti nel rispetto dei principi fissati dalle norme legislative e statutarie. In particolare sono da approvare regolamenti nelle seguenti materie: a) funzionamento del Consiglio e della Giunta; b) circondario; c) attività contrattuale; d) contabilità; e) funzionamento degli uffici e dei servizi; f) partecipazione, procedure e accesso agli atti ed ai documenti amministrativi; g) erogazione dei contributi; h) informazione e la comunicazione pubblica; i) pari opportunità; l) esercizio delle funzioni; m) tributi; n) funzioni del corpo di polizia locale; o) controlli interni.

5. Il Consiglio approva i regolamenti di sua competenza con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 7

Principi generali

1. La Provincia promuove lo sviluppo della comunità rappresentata tenendo conto delle peculiari caratteristiche dei territori che la compongono. A tal fine sostiene e coordina l'attività dei Comuni, in particolar modo di quelli piccoli, valorizzando le realtà imprenditoriali, associative e sociali in un'ottica di crescita civile e culturale.

2. La Provincia realizza il decentramento amministrativo, garantisce la partecipazione popolare all'attività dell'Ente e adegua l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici ai suddetti principi. Attraverso la promozione di relazioni con ambiti territoriali ed istituzioni a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, e la collaborazione ed il coordinamento di Enti ed Istituzioni, concorre all'attuazione del federalismo.

3. La Provincia, nel rispetto delle leggi vigenti, riconosce il fondamentale diritto di ospitalità e di integrazione socio culturale mediante politiche di solidarietà nei confronti dei cittadini comunitari ed extracomunitari.

4. La Provincia conforma la propria azione ai principi ed ai contenuti della Carta europea della autonomia locale. Promuove e favorisce il pluralismo culturale, riconoscendo particolare valenza alle forme espressive proprie della cultura e della tradizione del proprio territorio anche attraverso il mantenimento, in conformità alle vigenti leggi, di legami culturali con gli italiani emigrati.

5. La Provincia promuove il pluralismo associativo e riconosce il ruolo del volontariato, ne favorisce l'attività ed individua forme di sostegno e di collaborazione.

6. La Provincia, operando nel quadro delle leggi regionali e nazionali, degli atti dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite, concorre a garantire nell'ambito della propria sfera di autonomia il sostegno ai bisogni di tutti i soggetti sociali, specialmente i più deboli, esercitando un ruolo di protezione dei diritti di coloro che vivono condizioni di svantaggio sociale, economico e culturale. Attiva strumenti di conoscenza per rilevare tali condizioni e formula politiche adeguate. Si impegna altresì a garantire un rapporto equilibrato tra l’uomo, gli animali e l’ambiente nel rispetto elle loro nature.

Art. 8

Funzioni

1. L'esercizio delle funzioni della Provincia è attuato in conformità ai principi di trasparenza, efficacia ed efficienza, e di sussidiarietà, anche attraverso l'istituzione dei circondari.

2. Il regolamento sull'esercizio delle funzioni dell’Ente individua quali di esse, e con quali forme e modalità, possono essere affidate alle formazioni sociali o alle autonome iniziative dei cittadini.

TITOLO II

AUTONOMIA ISTITUZIONALE

Art. 9

Organi

1. Sono organi della Provincia il Presidente della Provincia, il Consiglio, il Presidente del Consiglio, la Giunta e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Sezione I - Consiglio provinciale

Art. 10

Elezione dei consiglieri - Spese elettorali

1. I candidati e i rappresentanti del gruppo o dei gruppi di candidati alla elezione di consigliere e alla elezione di Presidente della Provincia presentano alla Segreteria generale, entro il termine di deposito delle candidature, un bilancio preventivo delle spese per la campagna elettorale.

2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, i candidati ed i rappresentanti di cui al comma 1 presentano alla Segreteria generale apposita dichiarazione relativa al rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale. In caso di inadempimento il Segretario generale, previa diffida scritta a provvedere entro il termine di 15 giorni, dispone la pubblicazione dell'elenco degli inadempienti all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi, informando contemporaneamente il Presidente del Consiglio che ne da comunicazione al Consiglio medesimo nella prima seduta utile.

3. Le spese devono essere contenute nei seguenti limiti: - Euro cinquemilacentosessantaquattro/57 per i candidati consiglieri; - Euro venticinquemilaottocentoventidue/84 per il gruppo o per i gruppi di candidati; - Euro cinquantunomilaseicentoquarantacinque/69 per i candidati alla carica di Presidente.

4. Il preventivo di spesa ed il rendiconto sono resi pubblici entro 5 giorni dai termini di presentazione tramite affissione all'Albo della Provincia per 15 giorni consecutivi.

Art. 11

Competenze

1. Il Consiglio provinciale è l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico amministrativo, dotato di autonomia regolamentare, organizzativa e di spesa nell'ambito della dotazione finanziaria determinata nel bilancio.

2. Il Consiglio esercita le competenze stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Le deliberazioni di competenza del Consiglio non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, ivi compresi gli storni di fondi, che vanno ratificate dal Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

4. Il Consiglio ha diritto di ottenere dalla Giunta idonee relazioni sull’attività dei rappresentanti nominati o designati presso enti, aziende ed istituzioni, operanti nell'ambito della Provincia ovvero da essa dipendenti o controllati, o nei quali comunque abbia una partecipazione o altro interesse .

5. Spetta al Consiglio la definizione degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti di cui al comma 4 e l’indicazione degli orientamenti generali che questi ultimi devono assumere negli Enti, Istituzioni e Società partecipate. 6. Al fine di consentire al Consiglio l'esercizio della funzione di indirizzo e controllo nei confronti della Giunta, nonché la partecipazione alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente della Provincia e dei singoli Assessori, si osservano le seguenti norme: a) entro 120 giorni dalla convalida degli eletti e comunque in tempo utile in relazione al termine per l'approvazione del bilancio di previsione, il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato; b) in coincidenza con la presentazione del bilancio di previsione al Consiglio, la Giunta, con una relazione di accompagnamento: - dà atto dello stato di attuazione delle linee programmatiche approvate; - dimostra la coerenza del bilancio di previsione e dei relativi allegati con le predette linee programmatiche; - propone gli adeguamenti delle linee medesime eventualmente resisi necessari; c) entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente del Consiglio, d'intesa con il Presidente della Provincia, convoca una seduta del Consiglio appositamente dedicata alla verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche con particolare riferimento alla relazione di cui al precedente punto b).

Art. 12

Autonomia funzionale ed organizzativa

1. Nel bilancio della Provincia è previsto un fondo per il funzionamento del Consiglio, destinato all'ufficio di Presidenza, alle commissioni e ai gruppi consiliari, la cui gestione è disciplinata dal regolamento in conformità alle vigenti norme di contabilità. Ad essi sono altresì destinati idonee strutture e personale da prevedere nella dotazione organica.

Art. 13

Elezione del Presidente e dei Vice presidenti

1. Il Consiglio provinciale nella prima seduta successiva alle elezioni, dopo la convalida degli eletti, prima comunque di deliberare su qualsiasi altro argomento, procede alla elezione del Presidente del Consiglio e di due Vice presidenti, secondo le norme stabilite dal regolamento.

2. Il Presidente del Consiglio e i Vice presidenti del Consiglio durano in carica per tutto il mandato consiliare, salvo che 1/3 dei consiglieri assegnati, arrotondati alla frazione inferiore, non chiedano dei sopracitati la cessazione dalla carica con apposite distinte mozioni, da discutersi entro trenta giorni dalla loro presentazione. Ciascuna mozione deve essere approvata con le stesse modalità previste per la elezione del Presidente e di ciascuno dei Vice presidenti. La mozione può essere presentata quando il Presidente e/o i Vice presidenti compiano atti contrari alla legge, allo Statuto o ai regolamenti, ovvero vengano meno ai loro doveri di imparzialità e di difesa dei diritti dei consiglieri. L’approvazione di ciascuna mozione comporta la cessazione immediata dalla carica del Presidente e/o dei Vice presidenti.

Art. 14

Presidente del Consiglio - Competenze

1. Sono del Presidente del Consiglio le seguenti competenze: - presidenza, rappresentanza e convocazione del Consiglio provinciale; - organizzazione, direzione e disciplina dei lavori del Consiglio, nonché formazione dell’ordine del giorno, in conformità a quanto previsto nel regolamento; - la presidenza della Conferenza dei Presidenti di gruppo che convoca autonomamente, su richiesta del Presidente della Provincia, nonché su richiesta scritta e motivata di due o più Presidenti di gruppo;

- l’attivazione e il coordinamento delle commissioni consiliari; - ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il Presidente del Consiglio provinciale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, salvo casi d’urgenza, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Presidente della Provincia, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

3. Nell'esercizio delle sue competenze il Presidente del Consiglio deve: a) garantire l’imparzialità nella difesa delle prerogative del Consiglio e dei consiglieri; b) assicurare un'adeguata e preventiva informazione ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

4. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni sono esercitate, alternativamente, dai due Vice presidenti. Ove anche i Vice presidenti siano assenti o impediti, la presidenza spetta al consigliere anziano di età.

Art. 15

Ufficio di presidenza del Consiglio - Composizione e competenze

1. E' istituito l'Ufficio di presidenza del Consiglio composto dal Presidente del Consiglio e dai Vice presidenti. 2. I Vice presidenti coadiuvano il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue competenze, secondo quanto previsto nel regolamento.

Art. 16

Funzionamento

1. L’attività del Consiglio è disciplinata dal regolamento in conformità ai principi di snellimento, efficienza e garanzia della funzione di indirizzo e controllo.

Art. 17

Consiglieri/e

1. Ogni consigliere, per l'espletamento del proprio mandato, ha diritto di informazione e di accesso, secondo la vigente normativa, rispetto alla attività della Provincia ed alla documentazione in possesso degli uffici, delle aziende ed enti da essa dipendenti.

2. I consiglieri provinciali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali facciano parte, nonché alle riunioni degli organismi nazionali e regionali dell'Unione delle province italiane e degli enti, aziende ed istituzioni nei quali rappresentino la Provincia. Il consigliere che non partecipa, senza giustificato motivo, a cinque sedute consecutive del Consiglio, è dichiarato decaduto. Si considera giustificata l'assenza dovuta a malattia, a motivi personali o famigliari, per l'esercizio di pubblica funzione o di servizio di pubblica utilità ed a missione per conto dell'ente.

3. I consiglieri esercitano i poteri di proposta, di indirizzo e di controllo attraverso gli istituti previsti dalle vigenti norme ed in particolare la mozione, l'interrogazione, l'interpellanza e l'ordine del giorno.

4. I consiglieri provinciali, unitamente al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio, agli Assessori, vengono assicurati contro tutti i rischi conseguenti all'espletamento delle loro funzioni.

Art. 18

Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi corrispondenti a quelli risultanti dall'atto di proclamazione degli eletti o, successivamente all’insediamento del Consiglio, in gruppi corrispondenti ai gruppi politici presenti nel Parlamento italiano. 2. I consiglieri che non aderiscono ai predetti gruppi costituiscono il gruppo misto.

Art. 19

Conferenza dei presidenti di gruppo

1. La Conferenza dei presidenti di gruppo è composta dai presidenti dei gruppi consiliari, costituiti a norma dell'art. 18, e dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.

2. La Conferenza dei presidenti di gruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 1, per esercitare le funzioni indicate dallo Statuto e dai regolamenti e per definire la programmazione dei lavori del Consiglio provinciale.

Art. 20

Commissioni costituite in seno al Consiglio

1. Il Consiglio istituisce nel proprio seno commissioni permanenti, tra cui quella di controllo e garanzia, speciali e di indagine, e per il Circondario, secondo quanto previsto dai regolamenti. Alle Commissioni consiliari permanenti competono, inoltre, poteri propositivi. Esse possono disporre l’audizione dei rappresentanti della Provincia in qualsivoglia ente, istituzione, associazione, azienda, società, consorzio e partecipate.

2. Il Consiglio, attraverso la competente commissione ed in conformità alle norme stabilite dal regolamento, verifica la rispondenza degli atti approvati dalla Giunta in attuazione degli indirizzi da esso stabiliti.

Art. 21

Conferenza dei presidenti delle commissioni consiliari

1. E' istituita la Conferenza dei presidenti delle commissioni consiliari, presieduta dal Presidente del Consiglio o da uno dei Vice presidenti a ciò delegato.

2. La Conferenza ha il compito di coordinare il lavoro delle commissioni consiliari al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Consiglio.

Art. 22

Garanzie alle opposizioni

1. La presidenza della commissione di controllo e garanzia, istituita ai sensi dell'art. 20, comma 1 e le cui competenze sono specificate nel regolamento, spetta di diritto ad un consigliere appartenente ad uno dei gruppi delle opposizioni come individuati in base all'art. 18.

2. Almeno uno dei componenti l'Ufficio di presidenza del Consiglio spetta alle opposizioni.

3. Le commissioni di indagine, eventualmente costituite, sono presiedute da un consigliere appartenente ad uno dei gruppi di cui al precedente comma 1.

Sezione II - Il Presidente della Provincia

Art. 23

Elezione e funzioni

1. Il Presidente è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo la vigente normativa ed è membro del Consiglio provinciale.

2. Il Presidente della Provincia nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Presidente, assicurando, di norma, la presenza di entrambi i sessi, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3. Il Presidente della Provincia presta, davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

4. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia, da portare a tracolla.

5. Il Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'Amministrazione della Provincia e ne ha la rappresentanza legale.

6. Il Presidente coordina l'attività degli Assessori al fine di mantenere l'unità di indirizzo politico in conformità alle previsioni del documento programmatico.

Art. 24

Esercizio delle funzioni

1. Il Presidente: a) nomina gli assessori e convoca e presiede la Giunta provinciale; b) può delegare ai dirigenti l'esercizio di funzioni amministrative proprie o l'adozione di atti; c) sovrintende all'attività amministrativa complessiva della Provincia, emanando direttive al direttore generale, al Segretario generale ed ai responsabili dei servizi; d) promuove riunioni dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Comunità Montane della provincia al fine della consultazione in ordine alla gestione di interessi provinciali; e) sulla base degli indirizzi del Consiglio provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico; f) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia; g) può attribuire agli assessori, con proprio atto, da comunicare al Consiglio Provinciale, funzioni proprie e le incombenze di indirizzo e controllo politico-amministrativo relative alle attività attribuite dalla legge alla competenza della Provincia, per settori omogenei e per specifici programmi e progetti, nonché la firma dei relativi atti. Il Presidente può modificare il contenuto delle deleghe accordate e revocarle, dandone comunicazione al Consiglio Provinciale; h) può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Provinciale.

Art. 25

Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente si segue l'ordine degli Assessori secondo l'età.

Sezione III - Giunta provinciale

Art. 26

Composizione e funzionamento

1. La Giunta provinciale è composta dal Presidente della Provincia, che la presiede, e da un numero di Assessori non inferiore a sei e non superiore ad otto, ad uno dei quali vengono assegnate le funzioni di Vice Presidente.

2. In materia di incompatibilità alla carica di Assessore si applicano le norme vigenti.

3. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio provinciale e delle commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità dell'adunanza.

4. Alle riunioni della Giunta partecipa il Segretario provinciale che ne redige il verbale, il quale deve essere sottoscritto dal Presidente o da chi lo sostituisce e dal Segretario stesso che cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.

5. L'attività della Giunta è collegiale, secondo le norme stabilite dal regolamento approvato dalla Giunta medesima e può essere organizzata per dipartimenti.

6. Gli Assessori sono responsabili, unitamente al Presidente della Provincia, dell'attuazione delle linee programmatiche approvate dal Consiglio. Gli Assessori collaborano con il Presidente della Provincia nell’espletamento delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo quali la definizione dei programmi, degli obiettivi e delle priorità di competenza della Giunta.

7. La Giunta e gli Assessori hanno il potere di adottare, nei confronti dei dirigenti responsabili dei servizi, atti amministrativi aventi ad oggetto le direttive necessarie per l'attuazione degli indirizzi e dei programmi adottati dal Consiglio e dei corrispondenti progetti assegnati alla loro responsabilità. Nell'esercizio di tale potere va comunque rispettata l'esigenza della unitarietà di azione della Giunta.

Art. 27

Competenze

1. La Giunta ha competenza su tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Presidente o dei funzionari dirigenti; riferisce al Consiglio sulla propria attività, in conformità alle norme statutarie e regolamentari, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva, informativa e di impulso nei confronti dello stesso.

2. In particolare sono di competenza della Giunta: a) la predisposizione degli atti di competenza del Consiglio, ad eccezione dello Statuto e del regolamento sul funzionamento del Consiglio; b) la materia delle liti attive e passive, delle rinunce e delle transazioni; c) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le permute, purché previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio provinciale e/o che ne costituiscano mera esecuzione; d) l'approvazione dei piani finanziari relativi a progetti previsti espressamente negli atti fondamentali del Consiglio contenenti gli elementi necessari alla loro determinazione; e) i progetti relativi a singole opere pubbliche compresi nei programmi approvati dal Consiglio; f) la vigilanza sugli enti, aziende e istituzioni dipendenti o controllati dalla Provincia.

Sezione IV - Decadenza degli organi

Art. 28

Cessazione dalla carica del Presidente della Giunta

1. I casi di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta ed i relativi effetti sono disciplinati dalla legge.

Art. 29

Mozione di sfiducia

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, secondo le vigenti norme.

Sezione V - "Status" degli Amministratori

Art. 30

Indennità di funzione dei Consiglieri/e

1. Il consigliere può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità mensile di funzione con le modalità stabilite dal regolamento.

2. L'importo dell'indennità di funzione deve essere fissato in modo da comportare per la Provincia pari o minori oneri finanziari rispetto al regime del gettone di presenza. A tal fine il regolamento fissa un limite annuo massimo di sedute retribuibili delle commissioni consiliari, della Conferenza dei capigruppo e di quella dei presidenti delle commissioni consiliari al quale anche rapportare l'indennità di funzione.

3. In caso di assenza non giustificata con riferimento ai parametri previsti per le assenze per l’impiego pubblico, l’indennità di funzione è decurtata di un importo pari alla misura del gettone di presenza per ogni riunione, da effettuarsi a fine anno.

Sezione VI – Decentramento

Art. 31

Circondario dell'orvietano

1. In relazione alle peculiarità storiche, culturali ed economiche, nonché in ragione della collocazione territoriale, la Provincia istituisce il Circondario dell'orvietano, organo di decentramento istituzionale ed amministrativo, comprendente i Comuni di Orvieto, Allerona, Baschi, Castelgiorgio, Castelviscardo, Fabro, Ficulle, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Parrano, Porano, San Venanzo.

2. Il regolamento, in conformità a quanto previsto dalla legge, disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi e la partecipazione dei cittadini e degli enti locali nell'ambito circondariale, al fine di assicurarne la funzionalità in relazione alle esigenze della popolazione.

3. Il regolamento definisce l’organismo preposto allo svolgimento delle funzioni consultive, propositive e di coordinamento di competenza del Circondario, nel rispetto delle leggi statali e regionali in materia.

4. Il regolamento è deliberato entro 90 giorni dall'entrata in vigore dello statuto.

Art. 32

Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è la sede prioritaria per la concertazione di azioni dirette allo sviluppo integrato e per corrispondere ai bisogni dei territori più svantaggiati garantendo così un'equa programmazione e distribuzione delle risorse.

2. La Conferenza costituisce altresì la sede più idonea per l'individuazione e la istituzione di forme associative stabili, anche tra i Comuni rappresentati, in relazione all'attivazione di politiche di intervento comunitario, nazionale e locale.

3. Le riunioni della Conferenza, presiedute dal Presidente della Provincia, sono convocate in una delle sedi dei Comuni rappresentati.

4. In ragione delle peculiarità del territorio dell'Amerino, è istituita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Alviano, Amelia, Attigliano, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Penna in Teverina.

TITOLO III

COORDINAMENTO E PROMOZIONE DELLO SVILUPPO

Sezione I - Principi

Art. 33

Funzioni

1. La Provincia promuove lo sviluppo sociale ed economico del territorio attraverso specifici piani, programmi, progetti, iniziative e proposte, e coordina, al medesimo fine, l'attività dei Comuni, delle Comunità Montane, delle istituzioni locali e dei soggetti sociali, culturali ed economici in un'azione concertata alla condivisione dei bisogni del territorio.

2. La Provincia è parte attiva e punto di riferimento della programmazione comunitaria e regionale, in conformità al principio del partenariato locale che si applica anche nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 34

Strumenti attuativi

1. La funzione di coordinamento, promozione ed integrazione dello sviluppo viene attuata attraverso gli istituti previsti dalla vigente normativa e quelli di cui agli articoli seguenti.

2. La scelta degli istituti ritenuti più idonei avviene in base alle specificità territoriali ed ai settori o materie di intervento.

3. La Provincia individua gli strumenti innovativi, organizzativi ed istituzionali, più idonei a supportare scientificamente le politiche di sviluppo integrato.

Sezione II - Istituti

Art. 35

Programmazione e partecipazione

1. La Provincia garantisce la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 33, comma 1, alla programmazione provinciale attraverso apposite conferenze, se necessario anche di ambito specifico.

2. La partecipazione è garantita anche nella fase di predisposizione degli atti di programmazione provinciale attraverso il recepimento e la valutazione delle proposte avanzate.

Art. 36

Protocolli d'intesa

1. Ai fini della concertazione delle politiche di sviluppo con i soggetti di cui all'art. 33, comma 1, la Giunta, sulla base delle linee programmatiche approvate dal Consiglio, promuove la stipula di protocolli d'intesa.

2. I protocolli d'intesa costituiscono il quadro di riferimento degli accordi di programma e di pianificazione, nonché degli altri istituti richiamati dall'art. 33.

Art. 37

Accordi di programma e patti per lo sviluppo

1. La Provincia promuove la stipula, con i soggetti di cui all'art. 33, comma 1, di accordi di programma, di pianificazione e di patti per lo sviluppo, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi e per il coordinamento degli strumenti urbanistici generali sub-provinciali, con particolare riferimento alla pianificazione e programmazione territoriale.

Art. 38

Conferenza di servizi

1. Il Presidente della Provincia può convocare, relativamente a procedimenti amministrativi di competenza dell'ente, conferenze di servizi per l'acquisizione di intese, concerti, nulla osta ed assensi da parte di altre amministrazioni, nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 39

Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni

1. La Provincia supporta l'attività dei Comuni, ed in particolare di quelli più piccoli, attraverso la resa di servizi o la messa a disposizione di personale e attrezzature o macchinari. I conseguenti rapporti sono regolati tramite apposita convenzione.

2. La Provincia mette a disposizione, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dei propri servizi, personale e strutture per fornire assistenza tecnico-amministrativa con particolare riferimento alla progettazione, programmazione territoriale, all'attività giuridico-amministrativa ed alla raccolta ed elaborazione dei dati.

Art. 40

Forme associative dei Comuni

1. La Provincia, in riferimento alla vigente legislazione statale e regionale, promuove ed incentiva l'istituzione delle forme associative tra i Comuni più idonee al miglioramento dei servizi ed all'ottimale esercizio delle funzioni anche al fine della loro eventuale progressiva fusione.

Art. 41

Sistemi di rete - Nuove tecnologie

1. La Provincia, nell'ambito delle funzioni di coordinamento, di assistenza e di promozione dello sviluppo, realizza sistemi informativi, informatici e telematici di rete anche al fine di favorire la partecipazione all'attività amministrativa dell'Ente.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Sezione I Partecipazione degli Enti Locali

Art. 42

Forme della partecipazione

1. Gli Enti Locali hanno diritto di presentare al Presidente della Provincia interrogazioni su questioni generali o particolari, alle quali deve essere data risposta entro trenta giorni dal ricevimento. Gli Enti Locali possono altresì presentare proposte sulle quali l'organo competente delibera entro i novanta giorni successivi nel merito, o in via interlocutoria qualora sia necessario procedere ad ulteriore istruttoria.

Sezione II Partecipazione popolare

Art. 43

Principi generali

1. La Provincia garantisce la partecipazione dei cittadini singoli o associati all'amministrazione locale in condizioni di libertà, autonomia ed eguaglianza. La partecipazione è finalizzata al processo decisionale.

2. Sono destinatari degli istituti di partecipazione i cittadini ed i residenti, in regola con le vigenti norme, singoli od associati.

Art. 44

La partecipazione al procedimento amministrativo

1. La partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti interessati si attua nei casi e con le modalità previsti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina, tra l’altro, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, il relativo responsabile e l’unità organizzativa competente.

Sezione III Partecipazione sugli atti fondamentali

Art. 45

Oggetto

1. Il Presidente della Provincia promuove, con le modalità previste dal regolamento, la partecipazione degli Enti Locali, delle Istituzioni locali e delle forme associative sugli atti relativi allo Statuto, sui bilanci annuali e pluriennali, sulle relazioni previsionali e programmatiche, sui piani pluriennali di investimento, sui piani generali di sviluppo, sui piani urbanistici e territoriali.

Art. 46

Petizioni, istanze e proposte

1. Un numero di cittadini non inferiore a trecento può presentare petizioni e proposte scritte agli organi provinciali, che le esaminano entro 60 giorni, al fine di promuovere una migliore tutela di interessi della comunità.

2. Le istanze dirette a promuovere l'inizio di un procedimento amministrativo possono essere sottoscritte da uno o più cittadini. Esse sono dirette alla adozione di provvedimenti per la migliore tutela degli interessi della collettività e sono ammesse con le modalità previste per petizioni e proposte. L'istanza dichiarata ammissibile determina l'obbligo di avviare e concludere il procedimento nelle forme e nei termini previsti dalla legge e dal regolamento.

Sezione IV Forme di consultazione popolare

Art. 47

Referendum

1. Sono ammessi referendum consultivi, abrogativi e propositivi su questioni di interesse generale che riguardino materie di competenza dell'Amministrazione provinciale.

2. Il referendum è indetto quando lo richiedano almeno ventimila cittadini, aventi diritto di elettorato attivo per il Consiglio provinciale, oppure quando sia deliberato dal Consiglio provinciale con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.

3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio provinciale o i residenti nei Comuni della Provincia in regola con le vigenti norme che non abbiano subito condanne per reati per i quali la legge prevede la perdita del diritto di elettorato attivo.

4. Il referendum non può essere proposto o deliberato nell'anno precedente la scadenza del Consiglio provinciale e nei sei mesi successivi al suo insediamento.

5. Il referendum è escluso nelle materie della finanza e della contabilità e per gli atti aventi contenuto vincolato in base alla legge statale e regionale, nonché per lo Statuto; non può inoltre essere riproposto un referendum se non siano trascorsi quattro anni dalla data in cui è stato indetto referendum su identica proposta.

6. Il referendum abrogativo è ammesso trascorso un anno dalla data di esecutività del provvedimento oggetto del referendum medesimo.

7. La Provincia assicura adeguata informazione preventiva dell'iniziativa referendaria al fine di consentire la massima partecipazione alla consultazione

Art. 48

Ammissibilità del referendum

 1. Sull'ammissibilità del referendum richiesto dai cittadini decide, entro un mese dal deposito delle firme, un comitato composto dal Prefetto, dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale e dal Difensore civico.

Art. 49

Effetti del referendum

1. La questione sottoposta a referendum si intende approvata se ha riportato la maggioranza dei voti espressi.

2. La questione approvata viene posta all'ordine del giorno del Consiglio provinciale entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Presidente del Consiglio. Il Consiglio è tenuto ad approvare i provvedimenti conseguenti al risultato dei referendum.

Art. 50

Consultazione di indirizzo

1. Il Consiglio provinciale, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di due terzi dei propri componenti o di organismi di partecipazione, delibera la consultazione diretta dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti e delle altre componenti sociali su provvedimenti di loro interesse.

2. I soggetti interessati e la forma della consultazione sono deliberati di volta in volta dal Consiglio provinciale in modo da assicurare una adeguata informazione e la più ampia partecipazione dei soggetti interessati.

3. Il risultato della consultazione deve essere riportato nelle deliberazioni adottate sull'argomento che hanno formato oggetto della consultazione.

4. La consultazione popolare non può avere luogo nel semestre che precede la scadenza del mandato del Consiglio provinciale.

Art. 51

Pari opportunità

1. La Provincia dà attuazione ai principi ed alle norme vigenti in materia di pari opportunità.

2. La Provincia istituisce un organismo per le pari opportunità le cui competenze, funzionamento e composizione sono disciplinati da apposito regolamento.

Sezione V – Valorizzazione dell'associazionismo

Art. 52

Associazionismo

1. La Provincia riconosce nell'associazionismo una risorsa per l'integrazione sociale, lo sviluppo sociale ed economico, il miglioramento dei servizi e l'attuazione del principio di sussidiarietà. A tale scopo si impegna ad individuare nel bilancio le risorse necessarie In tale ambito riconosce e valorizza la peculiare funzione svolta dalle pro loco:

Art. 53

Anagrafe delle Associazioni

1. La Provincia istituisce l'anagrafe delle associazioni e delle organizzazioni, in base ai criteri della competenza, delle funzioni, della consistenza dei mezzi a disposizione e del grado di rappresentatività.

2. L'istituzione dell'anagrafe è anche finalizzata a consentire la partecipazione di cui all'art. 54.

Art. 54

La partecipazione delle forme associative

1. E' garantita la partecipazione, in base ai settori di intervento, delle organizzazioni sociali, economiche e culturali, delle istituzioni scolastiche delle pro loco e di forme associative spontanee di cittadini che siano rappresentative di rilevanti interessi della comunità provinciale.

2. Gli organismi della partecipazione collaborano allo studio ed alla formazione dei provvedimenti amministrativi attraverso proposte e richieste che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare e di rendere pubblico il risultato della valutazione stessa.

3. I soggetti di cui al comma 1 partecipano all'amministrazione locale attraverso consultazioni e audizioni promosse dalla Provincia, riunioni e assemblee convocate anche su loro richiesta. Essi hanno diritto di presentare interrogazioni al Presidente della Provincia su questioni generali o particolari alle quali deve essere data risposta entro sessanta giorni dal ricevimento. Possono altresì presentare proposte sulle quali l'organo competente delibera entro i novanta giorni successivi nel merito, o in via interlocutoria qualora sia necessario procedere ad ulteriore istruttoria.

4. La Provincia, tramite l'Ufficio relazioni con il pubblico, assicura, ai soggetti di cui al comma 1, adeguata informazione sui provvedimenti oggetto di partecipazione.

5. La Provincia istituisce lo sportello del consumatore in collegamento con quello regionale.

6. Lo sportello ha lo scopo di fornire, a livello provinciale, informazioni, documentazione e consulenze su problemi specifici e su problematiche generali attinenti la tutela dei consumatori.

7. Il servizio è gestito sulla base di apposita convenzione con le associazioni dei consumatori iscritte all'Albo regionale.

Art. 55

Consiglio aperto

1. Su argomenti di particolare interesse o rilevanza per la comunità provinciale, possono essere convocati appositi consigli aperti alla partecipazione delle associazioni ed organizzazioni rappresentative degli interessi in esame.

2. Nel corso dell'anno scolastico è convocato un Consiglio aperto con la partecipazione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e dei loro organi collegiali, dell'Università, degli Istituti di ricerca e dei Comuni in merito alle problematiche della formazione e della sua funzione rispetto a progetti di sviluppo integrato. Per quanto attiene l'edilizia scolastica e il dimensionamento scolastico la Provincia attiva un organismo consultivo composto da rappresentanti degli Enti locali e delle istituzioni scolastiche per fornire sostegno tecnico alle scelte la cui adozione compete alla conferenza provinciale di organizzazione della rete scolastica.

Sezione VI - Difensore civico

Art. 56

Istituzione

1. E' istituito il Difensore civico per la tutela non giurisdizionale, nei confronti dell'ente, dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi di cittadini, stranieri, apolidi, di enti e formazioni sociali, nonché per la tutela degli interessi diffusi, con particolare riguardo a quelli in materia ambientale.

2. Esso esercita le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza e non è soggetto ad alcun controllo gerarchico o funzionale.

Art. 57

Elezione

1. Il Difensore civico è eletto con deliberazione adottata dal Consiglio provinciale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed è scelto tra i cittadini residenti nella provincia che offrono la massima garanzia di indipendenza, di imparzialità e di comprovata competenza giuridico amministrativa.

2. Il Difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere provinciale; l'incarico è incompatibile con ogni altra carica di natura politica e amministrativa.

3. L'incompatibilità originaria o sopravvenuta comporta la decadenza se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla nomina o dal verificarsi della causa stessa.

Art. 58

Durata

1. Il Difensore civico dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio, può essere rieletto una sola volta ed esercita le sue funzioni sino all'insediamento del successivo, la cui elezione deve avvenire entro 60 giorni dalla convalida degli eletti. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni il Difensore civico può essere revocato con deliberazione adottata con la maggioranza prevista per la sua elezione.

Art. 59

Funzioni

1. Il Difensore civico interviene di propria iniziativa, o su istanza, anche informale, dei soggetti interessati, nei confronti dell'Amministrazione provinciale, degli enti o di aziende da essa dipendenti, dei concessionari di pubblici servizi provinciali, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa, delle disposizioni di legge sul procedimento amministrativo e del presente statuto. Nel caso di intervento su richiesta informa l'interessato circa l'esito della medesima.

2. Il Difensore civico promuove forme di collaborazione e scambio di informazioni con i difensori civici degli Enti Locali dell'Umbria e con il Difensore civico regionale; promuove altresì forme di collaborazione con uffici statali e di ogni altro ente pubblico ai fini della tutela del cittadino, ente o formazione sociale interessati.

Art. 60

Trattamento economico

1. Al Difensore civico spetta una indennità determinata dal Consiglio provinciale.

Art. 61

Modalità di intervento

1. Il Difensore civico, per lo svolgimento delle sue funzioni, su istanza o d'ufficio, può: a) accedere agli uffici e agli atti dell'amministrazione provinciale senza che ad esso possa essere opposto il segreto d'ufficio, se non sugli atti riservati per espressa disposizione di legge, e chiedere notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione, segnalando all'amministrazione problemi di particolare rilevanza in relazione alle sue competenze; b) presentare note e chiedere di essere udito dagli organi regionali di controllo; c) chiedere formalmente l'adozione dei provvedimenti ai quali l'Amministrazione è tenuta e segnalare agli organi provinciali le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati, anche ai fini di eventuali sanzioni disciplinari a carico del responsabile del procedimento.

2. Nel caso di intervento del Difensore civico, gli atti emanati dall'Amministrazione devono dar conto delle osservazioni presentate motivando in ordine alle stesse; di tali atti deve essere data comunicazione al Difensore civico medesimo.

Art. 62

Relazione al Consiglio provinciale

1. Il Difensore civico, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio provinciale una relazione sull'attività svolta con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.

2. Il Difensore civico ha facoltà di informare la stampa ed i mezzi di comunicazione sulle attività da lui svolte. Le eventuali spese devono essere previamente autorizzate dal Presidente della Provincia.

Art. 63

Rapporti con le Commissoni Consiliari

1. Il Difensore Civico deve essere ascoltato, a sua richiesta, dalle Commissioni Consiliari in ordine ai problemi relativi allo svolgimento della propria attività.

2. Le Commissioni Consiliari possono convocare il Difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.

Art. 64

Personale e strutture

1. L'ufficio del Difensore civico è dotato di strutture idonee all'espletamento delle sue funzioni.

Art. 65

Rapporti con i Comuni

1. Il Difensore civico della Provincia può svolgere, mediante apposita convenzione, anche le funzioni di Difensore civico dei Comuni compresi nel territorio provinciale.

2. Nei confronti degli Enti convenzionati il Difensore civico provinciale esercita le funzioni previste dai relativi statuti.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Sezione I Principi generali

Art. 66

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici e i servizi della Provincia sono organizzati per aree operative per corrispondere a progetti e obiettivi definiti nelle linee di indirizzo, per adeguarsi alla domanda di trasparenza ed efficienza nei confronti della popolazione. A tal fine sono organizzati su criteri di funzionalità, professionalità ed economicità di gestione, da perseguirsi anche attraverso la formazione permanente del personale.

2. Spettano al Consiglio ed alla Giunta, secondo le rispettive competenze, le funzioni di indirizzo e controllo dell'attività degli uffici e dei servizi.

3. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno che la legge, lo statuto o i regolamenti non riservino espressamente agli organi elettivi.

Art. 67

Ufficio relazioni con il pubblico e sistema unitario della Pubblica Amministrazione

1. La Provincia individua nell'Ufficio relazioni con il pubblico lo strumento atto a consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente ed a garantirne la trasparenza. A tal fine l'amministrazione procede alla rilevazione e riorganizzazione dei procedimenti amministrativi. L'efficacia e l'efficienza di tale strumento è rapportata alla effettiva possibilità di accesso da parte del cittadino.

2. La Provincia promuove la realizzazione della rete unitaria della Pubblica Amministrazione, stipulando apposite convenzioni con gli Enti e le istituzioni operanti sul territorio, ai fini della trasparenza, della semplificazione, dello snellimento e della partecipazione al procedimento.

Sezione II - Organi di direzione amministrativa

Art. 68

Direttore generale

1. Il Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta, può nominare il Direttore generale in conformità alle vigenti norme.

2. Oltre a quanto stabilito dalla legge, compete al Direttore generale la sovrintendenza al funzionamento degli uffici e dei servizi ed alla direzione del personale, ed il coordinamento dell'attività dei dirigenti, secondo gli indirizzi e le direttive impartite dal Presidente della Provincia.

Art. 69

Segretario generale

1. Il Segretario provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario inoltre: a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente; c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal Presidente della Provincia.

2. Nel caso in cui non sia stato nominato il Direttore generale, il Segretario generale esercita altresì le funzioni di cui all'art. 68, comma 2.

Art. 70

Vice segretario generale

1. La Provincia ha un Vice segretario generale che svolge le funzioni vicarie del Segretario generale e lo sostituisce di diritto in caso di sua vacanza, assenza o impedimento.

2. Il Vice segretario generale coadiuva il Segretario stesso nell'esercizio delle sue funzioni con particolare riguardo a quella di assistenza giuridico-amministrativa.

Art. 71

Dirigenza

1. Il regolamento determina le modalità di conferimento e di revoca ai dirigenti della direzione dei singoli servizi, secondo criteri di trasparenza che garantiscano l'autonomia e la professionalità dei dirigenti e la funzionalità degli uffici rispetto ai quali stabilisce i modi di rotazione degli incarichi, almeno triennale.

2. La copertura dei posti di responsabile degli uffici o servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratti di diritto pubblico o, eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti di professionalità inerenti alla qualifica da ricoprire, nei limiti di legge. I contratti non possono superare il periodo del mandato consiliare in corso.

Sezione III Personale e collaborazioni esterne

Art. 72

Formazione del personale

1. La Provincia cura il costante aggiornamento e la formazione del personale attraverso l'approvazione di appositi piani e la destinazione di adeguate risorse finanziarie.

Art. 73

Incarichi e collaborazioni

1. Per obiettivi determinati e con contratti o convenzioni a termine, possono essere conferiti, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento ed in conformità alle vigenti leggi, incarichi e collaborazioni ad istituti, enti, professionisti, esperti. Le consulenze non possono superare, come durata, il periodo del mandato consiliare in corso. 2. Gli incarichi di direzione di aree funzionali possono essere conferiti a tempo determinato per un periodo non superiore al mandato consiliare in corso. I dirigenti sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione.

Sezione IV Servizi

Art. 74

Gestione dei servizi pubblici

1. La Provincia, nell'ambito delle sue competenze, assicura, nelle forme previste dalla legge, la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo integrato della comunità locale.

2. La Provincia, ai fini della scelta tra le diverse forme di gestione per rilevanti servizi, promuove la consultazione degli utenti e delle organizzazioni sindacali.

3. Nell'ambito della forma di gestione adottata, la Provincia garantisce la partecipazione ed il controllo degli utenti.

Art. 75

Aziende speciali ed istituzioni della Provincia

1. Le aziende speciali sono enti strumentali della Provincia dotate di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale. Gli statuti delle aziende speciali sono deliberati dal Consiglio provinciale.

2. Le istituzioni sono organismi strumentali delle Province per l'esercizio di servizi sociali, dotate di autonomia gestionale. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinate dal presente Statuto. I regolamenti sono deliberati dal Consiglio provinciale.

3. I componenti del Consiglio di amministrazione ed i presidenti delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal Presidente della Provincia sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provinciale in apposito regolamento. Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità fra uomo e donna negli organi collegiali devono essere rappresentati entrambi i sessi.

4. Sono organi dell'istituzione il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

5. Il Consiglio provinciale determina gli indirizzi delle istituzioni, ne approva gli atti fondamentali e verifica i risultati della gestione.

6. I Revisori dei conti della Provincia esercitano le loro funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 76

Verifica dell'efficienza

1. Il Consiglio provinciale effettua, anche attraverso audizioni, commissioni di verifica ed analisi effettuate da istituti specializzati, periodiche verifiche della efficienza nelle gestione dei servizi.

2. Il Consiglio approva, con espressa votazione, il bilancio di previsione delle aziende e delle istituzioni e prende atto del bilancio di previsione delle società al cui capitale partecipa.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITA'

Sezione I Ordinamento finanziarioe contabile

Art. 77

Autonomia finanziaria

1. La Provincia ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle norme statali e regionali.

2. Nei limiti della suddetta normativa la Provincia ha altresì una autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, che esercita applicando i principi dettati dalla normativa vigente nella forma e con le modalità previste dai Regolamenti dei singoli tributi e da quello in materia di tutela del contribuente.

Art. 78

Bilancio di previsione

1. La Provincia delibera il bilancio di previsione osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio economico e finanziario, pubblicità e trasparenza.

2. Il regolamento di contabilità fissa termini congrui per l'esame, da parte del Consiglio, dello schema di bilancio di previsione.

Art. 79

Controlli interni

1. Il regolamento detta norme per la rilevazione dei costi degli uffici e dei servizi, per la rendicontazione dei risultati economici e contabili della loro gestione, anche ai fini della valutazione dell'attività dei dirigenti e l'attribuzione degli incentivi previsti dai contratti di lavoro.

Sezione II – Revisione economico-finanziaria

Art. 80

Collegio dei Revisori

1. Il Consiglio provinciale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori composto da tre membri.

2. I Revisori sono scelti in base alle vigenti norme. Ad essi si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 codice civile.

3. Ogni revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e i documenti dell'ente e delle istituzioni.

4. Il Collegio dei Revisori partecipa, su richiesta del Presidente della Giunta, alle riunioni della Giunta e, su richiesta del Presidente del Consiglio, alle riunioni del Consiglio provinciale. Ha altresì facoltà di partecipare alle altre riunioni del Consiglio.

5. Il regolamento di contabilità detta norme per l'attività interna del Collegio, fissando in particolare le modalità per la sua convocazione e per lo svolgimento delle sue funzioni.

6. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo economico interno sulla gestione secondo le procedure previste dal regolamento di contabilità, riferendo al Consiglio provinciale mediante un rapporto annuale.

NORMA FINALE

Art. 81

Adeguamento regolamenti

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, i regolamenti vigenti sono coordinati ed adeguati ai principi ed alle norme in esso contenute. Alla revisione sovraintende il Presidente della Giunta provinciale utilizzando gruppi di lavoro formati anche dai dirigenti dei servizi interessati.